La legge n. 155 del 5 marzo 1965, all’art. 2 recita: “Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione”. Questa formula è ripetuta in varie leggi, da ultimo nell’art. 1 comma 4 della legge n. 68 del 12 marzo 1999 sul collocamento obbligatorio dei disabili. Il Ministero della Sanità con nota DPV.4/H-d1/466 in data 22 giugno 2001 ha precisato che tale definizione deve intendersi valida per qualsiasi legge che contenga disposizioni a favore dei non vedenti senza altre specificazioni.
Con la legge 138 del 3 aprile 2001 è stata finalmente recepita la classificazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che individua i ciechi e gli ipovedenti non solo sulla base del visus, cioè dell’acutezza visiva, ma tenendo conto anche dell’ampiezza del campo visivo, cioè della porzione di spazio che l’occhio è in grado di vedere davanti a sé. La legge definisce i concetti di “cieco assoluto”, “cieco parziale”, “ipovedente grave”, “ipovedente medio-grave” e “ipovedente lieve”, ricomprendendo nelle ultime due categorie i soggetti con un’acutezza visiva da 1 a 3 decimi.
– “ipovedenti gravi”: coloro che hanno un visus compreso tra 1/20 e 1/10 oppure una riduzione del campo visivo tra il 10% e il 30%;
– “ipovedenti medio-gravi”: coloro che hanno un visus compreso tra 1/10 e 2/10 oppure una riduzione del campo visivo tra il 30% e il 50%;
– “ipovedenti lievi” (coloro che hanno un visus compreso tra 2/10 e 3/10 oppure una riduzione del campo visivo tra il 50% e il 60%.
La nuova legge non modifica le leggi precedenti in materia di assegni e indennità che spettano ai ciechi. Tuttavia il Ministero della Salute, sulla base di un parere favorevole rilasciato dal Consiglio Superiore della Sanità in data 28/04/2004, ha stabilito, con nota 21/09/2004 del Dipartimento Prevenzione e Comunicazione, di emanare disposizioni alle competenti autorità locali affinché le Commissioni mediche deputate all’accertamento della cecità civile fondino le proprie valutazioni sulla classificazione contenuta nella legge 138/2001.
Successivamente, il Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diramato, su questo stesso argomento, la circolare 19/10/2004, n. 464. In essa il Ministero, facendo propri gli atti di cui sopra, ha stabilito che, d’ora in poi, nella categoria dei ciechi totali rientrano tutti i soggetti indicati nelle lettere da a) a c) dell’art. 2 della legge 138/2001, mentre nella categoria dei ciechi parziali devono essere ricompresi i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3 della medesima legge. E questo a tutti gli effetti previsti dalla legge, compresa l’erogazione delle relative provvidenze economiche (indennità e pensioni).

Skip to content